I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo.
Sono esenti solo quando l’uso cui è destinato è compreso fra quelli elencati nell’allegato B del DPR 642/1972 oppure se è previsto come esente da altra disposizione di legge.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare chiaramente sia l’uso dei certificati sia la norma di legge che ne prevede l’esenzione.
Qualora il richiedente, pur in mancanza di presupposti, insista per ottenere i certificati in esenzione dal bollo, l’Ufficiale d’anagrafe li rilascia inviandoli all’Agenzia delle Entrate di competenza, insieme con la richiesta formulata dall’interessato, ai fini della loro regolarizzazione (articoli 19 e 31 del DPR 642/1972 ); in tal caso il richiedente sarà opportunamente informato e potrà ritirare i certificati presso la citata Agenzia delle entrate.